Art. 199
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1. Le spese del procedimento anticipate dall'erario sono recuperate per intero. Tuttavia, le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, le spese postali e telegrafiche per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio o per l'invio dell'informazione di garanzia e il diritto di chiamata di causa sono recuperati nella misura fissa stabilita con regolamento del ministro delle finanze, di concerto con il ministro di grazia e giustizia. Il regolamento determina la misura stessa, con riferimento al numero degli atti e delle attivita' mediamente compiute in ciascun procedimento e delle disposizioni di legge che regolano l'imposizione; fissa altresi' le percentuali e le modalita' di ripartizione delle somme in questione.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva