Art. 204
(Comunicazioni all'autorita' giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero) 1. Le comunicazioni previste dall'articolo 727 comma 3 del codice devono pervenire all'autorita' giudiziaria richiedente senza ritardo. Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto previsto dall'articolo 727 comma 2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva