Art. 207
(Ambito di applicazione delle disposizioni del codice) 1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva