Art. 21Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli e' presente

1. Quando procede a norma dell'articolo 66 del codice, il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se e' sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all'estero e, quando ne e' il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessita' e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art21 · fonte su Normattiva