Art. 216

(Modalita' di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza) 1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalita' per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art216 · fonte su Normattiva