Art. 216
(Modalita' di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza) 1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalita' per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva