Art. 61 — Istituti per l'esecuzione delle pene
Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:
- 1)case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto. Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;
- 2)case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione. Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali. Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalita' previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresi' assegnati alle case di arresto.
Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva