Art. 61Istituti per l'esecuzione delle pene

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

  • 1)case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto. Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;
  • 2)case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione. Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali. Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalita' previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresi' assegnati alle case di arresto.

Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art61 · fonte su Normattiva