Art. 22Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare

1. Quando una persona in stato di arresto o detenzione domiciliare deve comparire per ragioni di giustizia davanti all'autorita' giudiziaria, il giudice competente a norma dell'articolo 279 del codice ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e da' comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente. Il giudice per le indagini preliminari provvede sentito il pubblico ministero. 2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 puo' essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta da altra autorita' giudiziaria davanti alla quale la persona deve comparire.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art22 · fonte su Normattiva