Art. 123

[1](( (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto)

[2]1. Salvo quanto previsto dall'art.121, nonche' dagli artt.449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessita' o di urgenza il giudice con decreto motivato puo' disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a se'. Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice)).

Testo vigente dal 21 febbraio 2012, tuttora in vigore · versione 54 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art123 · fonte su Normattiva