Art. 220 — Attivita' ispettive e di vigilanza
1. Quando nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva