Art. 221

(Modalita' particolari per la denuncia delle notizie di reato) 1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalita' diverse da quelle indicate negli articoli 331 e 347 del codice per l'inoltro della denuncia all'autorita' giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorita' che a quella abbia l'obbligo di riferire.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art221 · fonte su Normattiva