Art. 226 — Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni
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1. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 226-sexies del codice abrogato per le intercettazioni telefoniche previste dall'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 6 settembre 1982 n. 629, convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982 n. 726. 2. I richiami contenuti nell'articolo 226-sexies alle altre disposizioni del codice abrogato si intendono riferiti alle disposizioni corrispondenti del codice.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 19 dicembre 2001 · versione 0 su Normattiva