Art. 226Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni

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1. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 226-sexies del codice abrogato per le intercettazioni telefoniche previste dall'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 6 settembre 1982 n. 629, convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982 n. 726. 2. I richiami contenuti nell'articolo 226-sexies alle altre disposizioni del codice abrogato si intendono riferiti alle disposizioni corrispondenti del codice.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 19 dicembre 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art226 · fonte su Normattiva