Art. 228

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(Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti) 1. Per il sequestro, il prelievo, la destinazione e la confisca di sostanze stupefacenti o psicotrope continuano a osservarsi le disposizioni delle leggi speciali. 2. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975 n. 685.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 15 novembre 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art228 · fonte su Normattiva