Art. 228
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1989 al 15 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
(Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti) 1. Per il sequestro, il prelievo, la destinazione e la confisca di sostanze stupefacenti o psicotrope continuano a osservarsi le disposizioni delle leggi speciali. 2. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975 n. 685.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 15 novembre 1990 · versione 0 su Normattiva