Art. 23
Assenza delle parti private diverse dall'imputato
1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, ne' la nuova fissazione della udienza preliminare ((a norma degli articoli 420-bis e 420-ter)) del codice. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza e' notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza.
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva