Art. 231
(Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero) 1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva