Art. 232Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione

1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del codice abrogato sono equiparate, nei corrispondenti casi, ai provvedimenti di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilita' o per essere ignoto l'autore del reato ovvero alle sentenze di non luogo a procedere previste dal codice.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art232 · fonte su Normattiva