Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - In genere - Sentenza di non doversi procedere - Possibilità di emissione, nei processi aventi ad oggetto reati colposi, allorché l'agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di necessità, proporzionalità e umanità della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 529 cod. proc. pen., nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l’agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso. Non sussiste un vincolo costituzionale che imponga di introdurre, nei termini richiesti dal rimettente, una causa di improcedibilità fondata sul dolore patito dal reo – inteso come “pena naturale” – per la morte del familiare colposamente cagionata. Il riferimento nel petitum ai «reati colposi» è infatti talmente generico da ricomprendere tutte le ipotesi di colpa, pure ontologicamente diverse, tra cui quelle basate su una posizione di garanzia qualificata, come la colpa specifica e professionale, e anche fattispecie contravvenzionali (come, nella specie, quelle per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori), svilendone la funzione preventiva. Inoltre, il rimando alla nozione penalistica di «prossimo congiunto» (art. 307, quarto comma, cod. pen.) – che si estende ben oltre la famiglia nucleare, fino a includere rapporti di parentela in linea collaterale di grado inferiore al secondo (come quello di specie, tra zio e nipote), e persino vincoli di affinità – è troppo ampio perché possa postularsi tra il reo e la vittima un rapporto affettivo di un’intensità tale, in base all’ id quod plerumque accidit , da far presumere l’equivalenza sostanziale tra pena naturale e pena giuridica. Infine, non vi sono ragioni costituzionali per le quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché un’esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva. ( Precedente: S. 120/2019 ).
sentenza 48/2024massima n. 46087 Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento per "tenuità del fatto" analogamente a quanto previsto per i procedimenti penali di competenza del giudice di pace (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000) - Mancata previsione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 529 cod.proc.pen., impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento per "tenuità del fatto", analogamente a quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 per i procedimenti penali di competenza del giudice di pace. L'ordinanza di rimessione - che è priva anche di un'esauriente descrizione del fatto oggetto del giudizio - non contiene indicazioni sull'esistenza delle condizioni richieste dal citato art. 34 per l'applicabilità della suddetta formula di proscioglimento. Invero, ai fini della configurabilità di tale causa di esclusione della procedibilità, non è sufficiente l'esiguità del danno, ma occorre anche valutare l'occasionalità del fatto, il grado di colpevolezza dell'imputato e il pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento gli può arrecare. L'ordinanza di rimessione non fa cenno di tutti questi elementi né della mancanza di opposizione, oltre che dell'imputato, anche della persona offesa, che costituisce una condizione necessaria della causa di proscioglimento per la "particolare tenuità del fatto".
sentenza 25/2015massima n. 38253 Processo penale - Spese processuali - Ipotesi di proscioglimento dell’imputato, per divieto di un secondo giudizio - Esclusione della condanna dello stato al rimborso delle spese in favore dell’imputato - Prospettata violazione del principio di parità delle parti, del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato quando si pronuncia nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per il divieto di un secondo giudizio. Esclusa, infatti, qualsiasi utile comparazione, quanto al regime delle spese, tra processo penale e altri processi – non esistendo un vincolo costituzionale alla identità dei diversi procedimenti – ed atteso, nel processo penale, l'ineliminabile squilibrio di posizioni, il problema non è quello della rifusione delle spese da parte dello Stato nel caso di infondatezza dell'azione penale esercitata, che non realizzerebbe alcuna parità di mezzi, ma del contemperamento tra contrapposte istanze, entrambe espressive di valori costituzionali, non irragionevolmente bilanciate sul piano della individuazione di ipotesi di responsabilità nell'esercizio dell'attività giudiziaria nei casi di dolo e colpa grave: da un lato, l'esigenza dello Stato di svolgere la propria potestà punitiva a tutela della sicurezza collettiva e, dall'altro, l'aspettativa del soggetto ingiustamente sottoposto al procedimento penale a vedersi ristorato degli eventuali pregiudizi subiti dall'uso illegittimo di questa potestà.
Riguarda ancheart. 649 Codice di procedura penale