Art. 246 — Questioni pregiudiziali
1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizione del codice nonche' quelle delle leggi vigenti. Se e' stata disposta la sospensione del processo e questa non e' piu' consentita, la relativa ordinanza e' revocata.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva