Art. 246Questioni pregiudiziali

1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizione del codice nonche' quelle delle leggi vigenti. Se e' stata disposta la sospensione del processo e questa non e' piu' consentita, la relativa ordinanza e' revocata.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art246 · fonte su Normattiva