Art. 251

(Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione) 1. Quando si procede nei confronti di un imputato che si trova in stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni del codice sui termini di durata della custodia stessa calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. Tuttavia, la durata della custodia cautelare non puo' superare i termini previsti dalle norme del codice abrogato. 2. Le misure previste dall'articolo 282 comma 1 del codice abrogato, imposte anteriormente alla data di entrata in vigore del codice, sono revocate quando dalla loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari a quello indicato nell'articolo 308 comma 1 del codice. 3. Se alla data di entrata in vigore del codice non e' stata pronunciata l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero quella prevista dal comma 6 dell'articolo 292 del codice abrogato, la cauzione e' restituita a richiesta dell'imputato o dei suoi eredi e i fideiussori sono liberati.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art251 · fonte su Normattiva