Art. 27Documentazione della qualita' di difensore

1. Quando e' richiesto, il difensore documenta la sua qualita' esibendo:

  • a)la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorita' procedente;
  • b)la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;
  • c)la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;
  • d)la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30, nel caso di nomina di ufficio.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art27 · fonte su Normattiva