Art. 27 — Documentazione della qualita' di difensore
1. Quando e' richiesto, il difensore documenta la sua qualita' esibendo:
- a)la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorita' procedente;
- b)la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;
- c)la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;
- d)la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30, nel caso di nomina di ufficio.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva