Art. 3 — Designazione del pubblico ministero
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1. I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati originariamente designati.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 18 giugno 2006 · versione 0 su Normattiva