Art. 35Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:

  • a)il nome e il cognome dell'imputato;
  • b)il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;
  • c)la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce. 2. Quando mittente e' il difensore, la sottoscrizione e' autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato. 3. Se l'imputato e' detenuto, l'autorita' che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che gia' reca le indicazioni suddette, senza che cio' ritardi l'inoltro della corrispondenza. 4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431. 5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell'articolo 37 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art35 · fonte su Normattiva