Art. 103Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo

1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non puo' esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art103 · fonte su Normattiva