Art. 103 — Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo
1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non puo' esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva