Art. 4-bis
[1](( (Formalita' delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero)
[2]1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero. 2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilita' della richiesta, puo' richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento)).
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva