Art. 4 — Contrasto tra pubblici ministeri
1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 54 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva