Art. 43 — Autorizzazione al rilascio di copia di atti
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non e' richiesta nei casi in cui e' riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva