Art. 269 — Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo
Per il rilascio di copie di ((atti e)) documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta ((direttamente)) dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
Testo vigente dal 1 gennaio 2025, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva