Art. 269Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Per il rilascio di copie di ((atti e)) documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta ((direttamente)) dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

Testo vigente dal 1 gennaio 2025, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art269 · fonte su Normattiva