Art. 45-bis — Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza
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(( (Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza). 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza. 2. La partecipazione a distanza e' disposta dal giudice con ordinanza o presidente del collegio con decreto m vato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6)). 27
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 gennaio 1998, n. 11
27La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica ha efficacia dal 31 dicembre 2000.
Testo vigente dal 21 febbraio 1998 al 24 novembre 2000 · versione 25 su Normattiva