Art. 45 — Relazione nel procedimento in camera di consiglio
1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale e' svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva