Art. 76 c.p.a.
[1]Modalita' della votazione
[2]1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza. 2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio. 3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente. 4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e ((l'articolo)) 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 18 settembre 2012, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva