Art. 45-terGiudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa

1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non e' trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art45ter · fonte su Normattiva