Art. 47 — Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse
1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice e' revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva