Art. 133 — Notificazione del decreto che dispone il giudizio
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)). 1-bis. Il decreto e' altresi' comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando e' emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva