Art. 133Notificazione del decreto che dispone il giudizio

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)). 1-bis. Il decreto e' altresi' comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando e' emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art133 · fonte su Normattiva