Art. 5 — Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria
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1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza. 2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attivita' di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili. 3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 6 marzo 2011 · versione 0 su Normattiva