Art. 56Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore

1. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria copia dell'atto inviato, attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di ricevimento. 2. Il difensore indica altresi' se l'atto e' stato spedito in busta chiusa o in piego.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art56 · fonte su Normattiva