Art. 57
Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto
1. Gli atti che l'imputato detenuto si e' rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna e' fatta menzione in apposito registro.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva