Art. 59Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto

1. Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione e' indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneita' delle persone indicate nell'articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art59 · fonte su Normattiva