Art. 59 — Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto
1. Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione e' indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneita' delle persone indicate nell'articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva