Art. 61Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato

1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell'articolo 159 del codice, ne fa relazione all'autorita' richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell'imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art61 · fonte su Normattiva