Art. 63Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorita' giudiziaria che procede e' allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art63 · fonte su Normattiva