Art. 63 — Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorita' giudiziaria che procede e' allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva