Art. 65
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1. Il difensore che non e' iscritto nell'albo del circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui e' in corso il procedimento deve comunicare il proprio domicilio quando questo non risulta gia' dagli atti. 2. Nel corso delle indagini preliminari, ai fini delle notificazioni degli avvisi, i difensori, se non hanno domicilio nel circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui e' in corso il procedimento, devono eleggere domicilio nel medesimo circondario entro cinque giorni dalla nomina. 3. Se il difensore non ha fatto la comunicazione o l'elezione di domicilio a norma dei commi 1 e 2, l'autorita' giudiziaria procedente dispone che la notificazione degli avvisi sia eseguita presso il presidente del consiglio dell'ordine forense.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 19 dicembre 2001 · versione 0 su Normattiva