Art. 72-quater
(( (Distruzione dei campioni biologici). 1. All'esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell'articolo 224-bis del codice, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione e' effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti. 2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che e' stata pronunciata sentenza non piu' soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati ai sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice)).
Testo vigente dal 14 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva