Art. 83Vendita o distruzione delle cose deperibili

1. La vendita delle cose indicate nell'articolo 260 comma 3 del codice e' eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata. 2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa puo' procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute e' redatto verbale da allegare agli atti. 3. L'autorita' giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando cio' e' possibile, dando avviso al difensore.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art83 · fonte su Normattiva