Art. 11
Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito indicate nell'art. 458 del codice penale o altri titoli al portatore, si provvede, appena pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro verificazione, osservate le disposizioni dell'art. 261 del codice. Allo stesso modo si procede per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appaiono rotti o alterati. Delle operazioni e' compilato verbale che viene unito agli atti. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
Testo vigente dal 1 luglio 2002, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva