Art. 86-quater
Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati
1. ((Il giudice dispone che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.)) 2. ((In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice puo' adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi.)) 3. ((La destinazione del prodotto a finalita' diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e' punita ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale.))
Testo vigente dal 29 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 113 su Normattiva