Art. 87
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1. Il provvedimento con cui e' ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia delle cose indicate nell'articolo 264 comma 1 del codice e' comunicato al ministero medesimo. 2. Il ministro di grazia e giustizia puo' disporre che le cose di cui e' stata ordinata la consegna siano rimesse al museo criminale presso il ministero o ad altri istituti. Se non ritiene di provvedere in questo modo, le cose sono messe in vendita a norma dell'articolo 264 del codice. 3. Allo stesso modo si provvede se delle cose aventi interesse scientifico ovvero pregio di antichita' o di arte e' stata disposta la confisca.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva