Art. 9Direzione e coordinamento delle sezioni

1. Il capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione la dirige e ne coordina l'attivita' in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice. 2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria piu' elevato in grado o con qualifica superiore e' responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art9 · fonte su Normattiva