Art. 9 — Direzione e coordinamento delle sezioni
1. Il capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione la dirige e ne coordina l'attivita' in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice. 2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria piu' elevato in grado o con qualifica superiore e' responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva