Art. 58
Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente
1. Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 57 data, ora e modalita' dell'informazione prevista dall'articolo 156 comma 2 del codice.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva