Art. 91
Giudice competente in ordine alle misure cautelari
1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, ((dal tribunale in composizione collegiale o monocratica)), dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Testo vigente dal 21 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva