Art. 92 — Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare
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1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare e' immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione. ((1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.)) 78
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
78Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 26 gennaio 2018 al 22 settembre 2018 · versione 75 su Normattiva