Art. 97-bisModalita' di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari

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(((Modalita' di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). 1. Con il provvedimento che sostituisce la misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, il giudice, se ritiene di non dover disporre l'accompagnamento per salvaguardare con provate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto individuato a norma dell'articolo 284 del codice fissando i tempi e le modalita' per il raggiungimento. Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte)).

Testo vigente dal 23 agosto 1995 al 21 agosto 2014 · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art97bis · fonte su Normattiva