Nell'ambito dei lavori di completamento delle opere in corso, di quelli finalizzati alla realizzazione di un progetto approvato ovvero di quelli strettamente necessari ad assicurare la funzionalita' ad opere gia' ultimate, purche' previsti dai piani di ricostruzione e dai piani regolatori generali vigenti, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, predispone, sentiti i comuni interessati, un elenco di interventi da realizzare, il cui onere a carico dello Stato e' determinato dall'articolo 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici trasmette al Parlamento lo schema di decreto, nonche' il quadro del fabbisogno finanziario di cui all'articolo 2, comma 4, per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia. All'affidamento dei lavori e delle opere di cui al comma 1 provvede il Ministero dei lavori pubblici, anche a mezzo di delega ai comuni interessati mediante contratti di appalto, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, recante attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, aventi ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la progettazione esecutiva e le ulteriori espropriazioni o acquisizioni di aree eventualmente occorrenti.

Testo vigente dal 23 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-12;317~art3 · fonte su Normattiva